La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo del Piemonte, con la deliberazione del 17 luglio 2023, n. 71 ha precisato che la costituzione del fondo e la stipula del contratto decentrato senza il parere dei revisori dei conti deve essere ritenuta illegittima.
Va evidenziato che il parere riguarda complessivamente la gestione finanziaria dell’ente.
Le sezioni di controllo della magistratura contabile hanno dettato i seguenti principi sulla costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata: “l’adozione dell’atto di costituzione del fondo ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione (Friuli-Venezia Giulia 29/2018, Molise n.15/2018 e n. 218/2015, Veneto n. 263/2016, Liguria, n. 20/2021)”.
Inoltre, “il punto 5.2 dell’Allegato 4/2 del principio contabile “eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione (Veneto, n. 263/2016; Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Marche, n. 40/2020)”.
Nella stessa direzione vanno le deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 85/2020 e delle Marche n. 40/2020.
Viene aggiunto che gli articoli 40, comma 3 sexies, e 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, l’articolo 8 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 e l’articolo 8, comma 7, del CCNL 16 novembre 2022 evidenziano il ruolo essenziale dei revisori dei conti nella certificazione del fondo per la contrattazione decentrata.
Per cui “la costituzione del fondo per il salario accessorio e la sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo senza l’acquisizione della necessaria certificazione e del previsto parere dell’Organo di revisione” determina la “violazione della normativa vigente in materia e della giurisprudenza contabile richiamata”.