Il potere attribuito al dirigente pubblico di gestire in modo autonomo il godimento delle proprie ferie non implica, in alcun modo, la rinuncia al diritto di ricevere, alla conclusione del rapporto di lavoro, un’indennità sostitutiva per le ferie non fruite. Questo principio è valido nel caso in cui il datore di lavoro non riesca a dimostrare di aver formalmente invitato il dipendente a usufruire delle ferie, esercitando così i propri doveri di vigilanza e indirizzo. Inoltre, deve essere provato che l’organizzazione del lavoro e le necessità del servizio, a cui il dirigente era assegnato, non abbiano ostacolato la possibilità di godere delle ferie. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 5496 del 2 marzo 2025, che sottolinea l’importanza per la pubblica amministrazione di non solo dimostrare di aver invitato il dirigente a fruire delle ferie, ma anche di aver garantito che le esigenze lavorative non interferissero con tale possibilità.
Una prova complessa e impegnativa per le pubbliche amministrazioni
La recente interpretazione fornita dalla Cassazione impone un onere di prova alle pubbliche amministrazioni che può essere definito come “diabolico”. Gli enti pubblici dovranno dimostrare con certezza che l’assenza temporanea del dirigente non avrebbe compromesso l’efficienza e la funzionalità della struttura nella quale operano; si tratta di un aspetto estremamente difficile da dimostrare in sede giuridica. Questa nuova prospettiva sembra quasi sovvertire il principio secondo cui “tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile”, trasformando, di fatto, la gestione autonoma delle ferie in un diritto per il dirigente di valutare se la propria presenza sia così fondamentale da rendere impossibile la propria assenza. La complessità della prova richiesta risiede proprio nella natura soggettiva di tale valutazione, che risulta difficile da sostenere con evidenze di tipo oggettivo in sede processuale.
Strategie preventive e difensive per le amministrazioni pubbliche
Per tutelarsi da possibili richieste di indennità sostitutive, le amministrazioni pubbliche saranno chiamate ad adottare misure organizzative preventive più rigorose e strutturate. Sarà di fondamentale importanza formalizzare gli inviti a fruire delle ferie, definendo una specifica procedure, assicurandosi di includere chiari avvertimenti riguardo alla possibile perdita delle stesse al termine del periodo massimo di fruibilità, che generalmente si estende fino a giugno dell’anno successivo alla maturazione delle ferie. Inoltre, sarà essenziale definire con chiarezza, all’interno degli atti organizzativi, i sistemi di garanzia per la continuità dei servizi durante l’assenza dei dirigenti. Ciò potrà avvenire mediante l’implementazione di meccanismi di sostituzione per interim, strutturati vicariati e sistemi di delega efficaci, in modo da assicurare che le funzioni e le responsabilità del dirigente possano essere adeguatamente gestite anche in sua assenza.
Corte_di_Cassazione,_sezione_lavoro,_ordinanza_n_5496_del_2_marzo
A cura di Roberto Mastrofini