ANAC - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

IL PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC NON PUÒ ESSERE IMPUGNATO DALLA PARTE CHE NON ABBIA PRESO PARTE AL RELATIVO PROCEDIMENTO

Il Collegio deve premettere che, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, l’impugnativa del parere di precontenzioso ANAC n. 33 del 25.1.2023, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in capo alla Campania Alimentare S.r.l.

Quest’ultima, infatti, è rimasta estranea al procedimento ex art. 211, avviato dinnanzi all’ANAC su iniziativa della ditta RICCI s.r.l., al quale ha partecipato il (solo) Ministero della Difesa producendo deduzioni difensive.

Si rammenta che il parere è vincolante soltanto “per le parti che (vi) abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito” e che il solo “parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa”. Da ciò consegue che, poiché il parere non era vincolante nei confronti della società odierna ricorrente né, quindi, esso può ritenersi lesivo della sfera giuridica della medesima, la quale è rimasta estranea al relativo procedimento, la domanda di annullamento del parere de quo deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse.

TAR Lazio, sez. I-bis, 11.9.2023 n. 13711

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