La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 136/2023, evidenzia che il principio della sostenibilità delle risorse, ai fini delle assunzioni, richiede un monitoraggio costante del rapporto spese/entrate
La deliberazione n. 136/2023 dei magistrati pugliesi chiarisce l’interpretazione corretta dell’articolo 33 del D.L. n. 34/2019, soprattutto in relazione al controllo delle spese di personale nelle amministrazioni pubbliche.
Tradizionalmente, si riteneva che la verifica del rapporto tra spesa di personale e la media triennale delle entrate correnti, escludendo il fondo per crediti di dubbia esigibilità, dovesse essere effettuata solo dopo l’approvazione del rendiconto della gestione. Questo approccio considerava la valutazione delle capacità assunzionali come una “fotografia” statica, valida fino al successivo rendiconto annuale.
Tuttavia, la sezione regionale della Puglia della Corte dei conti ha sottolineato che questa interpretazione è errata e contrasta con il principio di “sostenibilità finanziaria” della spesa, come enfatizzato dalla magistratura contabile. La nuova normativa stabilisce che la spesa per il personale debba essere misurata in relazione all’insieme delle entrate correnti, e non alle spese correnti. Questo lega la spesa per il personale non solo al controllo delle uscite finanziarie, ma anche alla capacità dell’ente di generare entrate adeguate per coprire le proprie esigenze gestionali, garantendo così la stabilità degli equilibri di bilancio anche in una prospettiva futura.
In questo contesto, la verifica del rapporto spesa/entrate per il personale non dovrebbe essere vista come un’istantanea statica, ma piuttosto come un processo dinamico, in linea con il flusso gestionale del bilancio. La decisione dei magistrati pugliesi mira quindi a promuovere una gestione finanziaria più flessibile e responsabile nelle amministrazioni pubbliche, enfatizzando l’importanza di una valutazione continua e adattiva delle capacità di spesa rispetto alle entrate effettive.