Il R.T.P. aggiudicatario, in sede di partecipazione alla gara per l’attività di direzione lavori, oggetto del presente contenzioso, non ha dichiarato che la propria mandataria aveva svolto in precedenza il ruolo di progettista dell’intervento, con violazione, secondo la prospettazione attorea, dell’art. 80, comma 5, lett. e, del D. Lgs. n. 50 del 2016 e della par condicio dei concorrenti.
L’art. 80, comma 5, lett. e, del D. Lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis, dispone che “le stazioni appaltanti escludono dalla partecipa-zione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle se-guenti situazioni, qualora (…) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella prepara-zione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere ri-solta con misure meno intrusive”.
L’art. 67, comma 1, del medesimo decreto, stabilisce che “qualora un candidato o un offerente o un’impresa col-legata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla prepara-zione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso”.
TAR Lombardia, sez. IV, 29.3.2024 n. 962