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IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito lo stesso (art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), e 3, del Regolamento, nonché 2-ter del Codice; cfr. par. 41 delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020). In tale quadro, si osserva che la gestione dei rifiuti rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali.

Il titolare del trattamento è, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), in base al quale il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (v. art. 12 del Regolamento).

I Comuni, nell’esercizio dei poteri di propria competenza – come nel caso dell’accertamento degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa in materia ambientale (cfr., in particolare, artt. 192, “divieto di abbandono”, e 255, “abbandono di rifiuti”, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689) o dalle ordinanze sindacali sulla gestione e il conferimento dei rifiuti urbani – sono tenuti, in qualità di titolari del trattamento, in conformità al principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento), a valutare se, tenuto conto dello specifico contesto locale, il trattamento di dati personali mediante dispositivi video, ai fini dell’accertamento di tali violazioni, sia effettivamente necessario e proporzionato (cfr. FAQ del Garante in materia di videosorveglianza del 3 dicembre 2020, doc. web n. 9496574, in particolare FAQ n. 13, ove si chiarisce che il ricorso alla videosorveglianza ai fini, in senso lato, della tutela ambientale è ammesso “solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati”, di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento).

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