Il whistleblowing non può essere utilizzato per scopi personali o per contestazioni relative al rapporto di lavoro con superiori, poiché tali conflitti sono disciplinati da altre normative.
Inoltre, si afferma che un dipendente che denuncia condotte illecite non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie per la segnalazione effettuata, a meno che non ci siano responsabilità per calunnia o diffamazione. La Corte sottolinea l’importanza di proteggere i dipendenti che segnalano illeciti, garantendo loro diritti specifici.
Un dipendente che segnala condotte illecite non può essere sanzionato, licenziato, demansionato, trasferito o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, che abbiano effetti negativi sulle condizioni di lavoro. Queste protezioni si applicano a segnalazioni effettuate in buona fede riguardanti condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro. Tuttavia, l’istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi personali o per contestazioni relative al rapporto di lavoro con superiori.