Il diritto comunitario non consente disposizioni che fissino distanze minime generali dagli impianti di energia rinnovabile ai centri abitati.
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di una società contro un Comune, annullando il diniego di autorizzazione per un impianto di biogas e la norma del regolamento comunale sulle distanze minime. Il Tar ha stabilito che il regolamento comunale non può imporre limiti generali sulle distanze minime per gli impianti di energia rinnovabile, violando il principio di massima diffusione.
Il principio può avere eccezioni solo per esigenze di tutela della salute, necessità paesaggistico-ambientali o urbanistiche, valutate in concreto dalla PA. Una disciplina normativa sulle distanze minime è illegittima se generale e senza previa istruttoria con valutazione concreta dei luoghi.
L’obbligo di distanze minime tra centri abitati e impianti termoelettrici non è coerente con la normativa nazionale, che demanda ai Comuni l’individuazione delle aree idonee, non la fissazione delle distanze.
Tar Lazio, Sezione II bis, con la sentenza n. 3093/2025