PUBBLICO IMPIEGO - L'UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO NON COMPORTA ALCUN CONTO GIUDIZIALE

IMPIEGO PUBBLICO – COMUNE, INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Il Sindaco di un Comune campano chiede alla sezione territorialmente competente dell’organo di controllo “se sia legittima la previsione, nel regolamento interno, del riconoscimento degli incentivi tecnici per i contratti di appalti di servizi e forniture di beni di importo inferiore a 500 mila euro in favore del personale dipendente della stazione appaltante, a partire dal responsabile unico del procedimento, che interviene nella gestione o se piuttosto il personale che svolge funzioni tecniche possa essere remunerato soltanto nel caso di appalti di servizi e forniture di beni in caso di importo superiore ad euro 500 mila”.

La Corte ricostruendo il quadro normativo vigente e previgente, relativamente alla disciplina dei contratti pubblici, in particolare l’art. 45 del Dlgs 36/2023 e l’art. 113 del Dlgs 50/2026, considerando altresì quanto previsto al punto 10 delle linee guida Anac n. 3, risponde al quesito chiarendo che: gli incentivi in argomento possono essere corrisposti solo quando è prevista la nomina del direttore dell’esecuzione.

In particolare, in base alle norme del nuovo codice, nel caso di appalti di servizi e forniture, il direttore dell’esecuzione è previsto obbligatoriamente:

  • quando gli importi sono superiori a 500.000 euro;
  • nel caso di sole forniture di servizi, anche quando gli importi sono inferiori a 500.000, ma di particolare complessità. 

La definizione di particolare complessità, in attesa del regolamento ministeriale, si può desumere dall’art. 32, comma 2, dell’allegato II.14 che individua i servizi di particolare importanza, con elencazione che ad avviso del Collegio non riveste carattere tassativo.

ECLI_IT_CONT_2023_191SRCCAM-PAR.pdf

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