L’istante evidenzia che l’articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (recante il ”Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”), ha apportato modifiche in relazione all’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.
In particolare, l’Istante osserva che ai sensi di tale disposizione risulta determinato «il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso» e che la tabella di cui all’Allegato I.4 al medesimo d.lgs. ha sostituito «le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972, n.642 in materia di contratti
disciplinati dal codice».
Ciò posto, chiede di conoscere se, ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l’imposta di bollo finora richiesta per l’espletamento della normalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla richiamata tabella di cui all’Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti.
In sede di integrazione documentale, l’Istante ha precisato che l’istanza non è riferita ad un caso specifico, ma è intesa «ad avere una linea di condotta in vista di futuri contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere in maniera esatta alla prescrizione normativa».
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