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IMPOSTA DI SOGGIORNO – AL VAGLIO LA RIFORMA PER TUTTI I COMUNI

L’imposta di soggiorno cambia veste. Lo prevede la bozza di un articolo di revisione dell’imposta, che sarà probabilmente inserito in un decreto legge. Quali sono le novità più rilevanti contenute nella bozza? L’imposta di soggiorno viene estesa a tutti i comuni.

Sarà disciplinata dal regolamento comunale e sarà parametrata al costo del soggiorno fino ad arrivare a sfiorare quota 25 euro. Crescendo i costi pagati per il pernottamento si pagherà una imposta di soggiorno più elevata. Sono questi i cambiamenti più significativi anche se dal ministero del turismo precisano che: «non si sono ancora concluse le interlocuzioni con le associazioni di categoria e gli altri attori istituzionali in vista di una possibile proposta di modifica della disciplina dell’imposta di soggiorno. Il dialogo proseguirà».

Dalla bozza si ricava, comunque, che il costo potrà variare da una base di partenza di 5 euro per un soggiorno inferiore a 100 euro per arrivare ai 25 euro per un soggiorno non inferiore ai 750 euro di costo della camera per il pernottamento, al netto della classificazione delle strutture ricettive. La novità riguarda non solo le camere d’albergo ma anche quelle di agriturismi e affitti brevi. L’imposta diventa applicabile da tutti i comuni che dovranno regolamentarla con delibere.

Sono soggetti al versamento delle imposte non solo i gestori delle strutture ricettive ma anche i portali telematici, responsabili non solo del riversamento dell’imposta ma anche degli adempimenti che fisseranno i singoli comuni quali comunicazioni telematiche dei dati. La bozza di norma prevede un termine indicativo del 31 marzo 2025 per l’entrata in vigore delle disposizioni.

La disposizione dunque amplia il campo applicativo dell’imposta attribuendo la soggettività attiva a tutti i comuni e alle unioni di comuni ed eliminando, quindi, il riferimento a quegli enti locali aventi particolari caratteristiche, vale a dire- specifica la relazione-, “i comuni capoluogo di provincia nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, circostanza quest’ultima che peraltro ha creato difficoltà applicative in ordine all’individuazione certa degli enti in questione”.

Sono previste inoltre sanzioni per infedele o omessa comunicazione del 70% del tributo non versato e comunque non inferiore ai 50 euro.

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