La mancata comunicazione al Comune della circostanza che una unità immobiliare posseduta dal contribuente e già iscritta in Catasto costituisca in realtà un impianto di telecomunicazione elettronica, cui spetta l’esenzione dall’Imu ex art. 12, comma 2, del d.lgs. 33/2016, rende legittimo il disconoscimento del beneficio da parte del Comune.
Norma questa che ha aggiunto all’art. 86, comma 3 del d.lgs n.259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) la previsione che le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.
Disciplina che comporta per tali beni l’esclusione dall’imposizione tributaria con accatastamento nella nuova categoria F/7, priva di rendita, creata a seguito del d.lgs. 33/2016, a condizione che si presenti dichiarazione, ex art.13 d.l.2012011, delle variazioni intervenute.