Agli enti non commerciali non spetta l’esenzione IMU se l’immobile viene utilizzato sulla base di un contratto di locazione o di comodato. Ci deve essere identità tra soggetto possessore e utilizzatore. Salvo che l’immobile non venga dato in comodato da un ente non profit a un altro ente non commerciale, appartenente alla stessa struttura del concedente.
Per i giudici, la norma si riferisce agli immobili adibiti direttamente allo svolgimento delle attività indicate dalla norma di legge, “il che implica che vi sia coincidenza tra il soggetto passivo Imu che invoca l’esenzione e l’utilizzatore dell’immobile”. Dunque, “non spetta nel caso di semplice utilizzazione indiretta, con la conseguenza che il beneficio non compete nel caso di locali concessi in locazione a terzi”.
Per la Cassazione, si ha diritto all’agevolazione solo se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore. Tuttavia, in via eccezionale, va riconosciuta anche nei casi in cui il bene concesso in comodato gratuito “sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente”.
Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 14721 del 27 maggio 2024