I fabbricati destinati alla vendita dall’impresa che li ha costruiti sono esenti dall’Imu? Lo sono, ma a patto che gli stessi immobili non siano locati e che sia presentata la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti. E’ l’esito di una sentenza del 24 luglio scorso della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
La vertenza riguarda un accertamento Imu per il 2014 che il Comune di Roma aveva notificato a una società per omessi versamenti d’imposta. Opponendo l’accertamento, la società dichiarava che gli immobili erano “beni merce” e quindi esenti dall’imposta a norma dell’articolo 2 del dl n. 102/2013. Lo stesso articolo 2 prevede l’esenzione dall’imposta municipale per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il Comune di Roma replicava evidenziando la mancanza di un presupposto fondamentale per l’applicazione dell’esenzione, ovvero la presentazione della dichiarazione prevista dal legislatore a pena di decadenza.
La Commissione tributaria provinciale di Roma ha rigettato, dunque, il ricorso della contribuente. Il verdetto è stato confermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. Il giudice d’appello ha fatto espressamente riferimento ad un’ordinanza della Cassazione in cui i giudici supremi subordinano l’esenzione dall’Imu per gli “immobili merce” alla presentazione della dichiarazione. Secondo il comma 5 bis dell’articolo 2 del dl n. 102/2013 “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”.
In mancanza della dichiarazione, quindi, non spetta l’esenzione dall’IMU.