L’annullamento della deliberazione di approvazione del piano regolatore generale non incide sulla qualificazione fiscale delle aree.
La Corte ha affrontato una controversia relativa all’applicazione dell’Ici (ma le conclusioni valgono anche per l’Imu) su di un’area divenuta edificabile in seguito all’approvazione del piano regolatore generale, annullato con pronuncia del giudice amministrativo e successivamente oggetto di sanatoria.
In precedenza, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13809/2021, aveva ritenuto che, a fronte di un piano regolatore annullato dal giudice amministrativo, pur se intervenuta una successiva sua sanatoria, non era possibile pretendere il pagamento del tributo in modo retroattivo sulle aree edificabili, per il principio della irretroattività in materia fiscale delle disposizioni fiscali, sancita dall’articolo 3, comma 1, della legge 212/2000. Principio che vale per le disposizioni tributarie in senso ampio, comprendendo i regolamenti e gli atti generali suscettibili di incidenza sull’imposizione, quale, ad esempio, un atto generale sanato. Quindi l’effetto sanante non può avere a livello tributario effetto retroattivo, con la conseguenza che l’area divenuta edificabile in virtù del piano annullato, pur successivamente sanato, non può essere soggetta a imposizione retroattiva.