IMPIEGO PUBBLICO - SANITÀ - INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI

IN GU IL PROVVEDIMENTO INERENTE IL “FONDO ADEGUAMENTO PREZZI”

È stato pubblicato il Provvedimento disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al “Fondo adeguamento prezzi”. Il Decreto stabilisce che le disposizioni relative al “Fondo” si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del Dl. n. 50/2022, e in particolare: 

  • agli Appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli Accordi-quadro di cui all’art. 54 del Dlgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori o annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024; 
  • agli Appalti pubblici di lavori, relativi anche ad Accordi-quadro di cui al citato art. 54, del Dlgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al “Fondo” di cui all’art. 26, comma 7, del Dl. n. 50/2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate o annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024; 
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli Accordi-quadro di lavori di cui all’art. 54, del Dlgs. n. 50/2016, delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, dell’Anas Spa e degli altri soggetti di cui al Capo I, del Titolo VI, della Parte II, del Dlgs. n. 50/2016; 
  • ai Contratti affidati a contraente generale dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato e dall’Anas Spa in essere alla data di entrata in vigore del Dl. n. 50/2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024. 

I soggetti chiedono l’accesso alle risorse del “Fondo” con Istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l’Edilizia statale, le Politiche abitative, la Riqualificazione urbana e gli Interventi speciali, del Ministero, entro il 31 gennaio 2025. 

L’Istanza di accesso alle risorse del “Fondo” è inserita nella Piattaforma dedicata, raggiungibile al link “https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it”. 

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