Il panorama normativo riguardante gli incentivi per le funzioni tecniche, come sancito dall’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, ha subito significative trasformazioni. Secondo il parere dell’Anac Fasc. 3360/2023, non è più obbligatoria l’adozione di regolamenti specifici o la creazione di fondi dedicati come condizione essenziale per la distribuzione degli incentivi. Piuttosto, le amministrazioni sono invitate a regolarsi autonomamente secondo i propri ordinamenti.
Tuttavia, l’Anac ha sottolineato che, in conformità con l’articolo 45, comma 4 del Codice, l’incentivo totale percepito da un dipendente nel corso dell’anno non può superare il suo trattamento economico annuo lordo. Eventuali eccedenze non corrisposte vengono reinvestite come risorse aggiuntive, come indicato nel comma 5.
La normativa stabilisce quindi un tetto massimo individuale per gli incentivi erogabili a ciascun dipendente. Questo limite si applica agli importi totali maturati nel corso dell’anno, indipendentemente dalle singole date di pagamento, anche per attività svolte in diverse amministrazioni pubbliche.
L’Anac, nel parere n. 20/2024, chiarisce che quando un tecnico presta servizio in più enti pubblici e svolge attività incentivabili, il massimo compenso erogabile tiene conto del trattamento economico annuo lordo accumulato in entrambe le amministrazioni.
Tuttavia, resta necessaria la predisposizione da parte dell’Amministrazione di un atto generale per definire i criteri di ripartizione degli incentivi tra i dipendenti impegnati nelle attività elencate nell’Allegato I.10, richiamato dall’articolo 45 del Codice.