Il pubblico impiego è basato su principi di imparzialità, buon andamento e responsabilità. A tutela di tali principi, il legislatore ha previsto una serie di incompatibilità, ovvero divieti per i dipendenti pubblici di svolgere determinate attività.
Come previsto dall’articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 infatti le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti determinati incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano inoltre espressamente autorizzati. Le incompatibilità possono essere assolute o relative.
Nel caso specifico esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza 746/2024 un dipendente pubblico è stato sanzionato con la sospensione dal servizio per aver svolto attività di consulenza per una società privata senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione. Il dipendente ha impugnato la sanzione, sostenendo che l’attività di consulenza non era incompatibile con le sue funzioni e che, in ogni caso, non vi era stata alcuna violazione del principio di imparzialità.