Per la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 15540/2023 la misura della indennità di vigilanza deve essere proporzionata alla durata dell’impegno orario dei dipendenti in part time.
Ovviamente, dobbiamo aggiungere, non vi sono differenziazioni tra il personale in part time orizzontale ed in part time verticale. Dobbiamo inoltre aggiungere che la stessa regola si deve applicare tanto nel caso in cui questo compenso sia percepito in misura piena, quanto nel caso in cui sia percepito in misura ridotta.
“Ai sensi dell’art. 6, comma 9, del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14 settembre 2000, il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. La regola del riproporzionamento del trattamento economico in rapporto alla durata ridotta della prestazione lavorativa prevista da tale disposizione ha dunque carattere rigido e generale, riguardando indistintamente tutte le voci aventi carattere fisso e periodico del trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale”.