L’Inps ha fornito alle Amministrazioni iscritte alle Casse pensionistiche della gestione pubblica chiarimenti in merito alla prescrizione dei contributi dovuti.
La Circolare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19 del Dl. n. 4/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/2019 (che ha introdotto, all’art. 3 della Legge n. 335/1995, il comma 10-bis, che dispone la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, previsti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo), rinvia al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria dovuta dalle P.A., per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps: Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (Cpdel), Cassa pensioni insegnanti di Asilo e di Scuole elementari parificate (Cpi), Cassa pensioni sanitari (Cps), Cassa Ufficiali giudiziari (Cpug), Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps).
Sono invece escluse le contribuzioni pertinenti al “Fondo pensioni lavoratori dipendenti” (“Fpld”), ai “Fondi esonerativi e sostitutivi della assicurazione generale obbligatoria”, ai “Fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza” (Tfr/Tfs) ai dipendenti pubblici (“Fondo” ex Inadel ed ex Enpas).