APPALTI - UN'AMMINISTRAZIONE PUÒ PAGARE TRAMITE BENI IMMOBILI?

LA CLAUSOLA PREMIALE CHE PREVEDE L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AGGIUNTIVI AL CONCORRENTE CHE ASSICURI L’ASSORBIMENTO DI UN NUMERO DI RISORSE UMANE SUPERIORE AL MINIMO PRESCRITTO DALLA CLAUSOLA PREMIALE È LEGITTIMO

Dalla lettura congiunta del testo del disciplinare e della relazione illustrativa emerge che la premialità elaborata dalla stazione appaltante consisteva nell’attribuire il maggior punteggio a chi avesse
assorbito risorse umane in numero superiore ai minimi di legge, assicurando ad esse mansioni e inquadramento analoghi a quelli precedenti, in modo da garantire la massima continuità nell’esecuzione dell’appalto.

Tale interpretazione, oltre ad essere coerente con il testo della clausola del disciplinare è anche l’unica che consente di riconoscere al subcriterio un valore prescrittivo.

Il punteggio supplementare risulta collegato anche al profilo quantitativo, per cui, in base alla previsione, maggiore è il numero di dipendenti che, in eccedenza rispetto ai minimi di legge, viene mantenuto dal nuovo appaltatore nelle medesime mansioni ed inquadramento, e maggiore sarà il punteggio
supplementare.

La clausola così interpretata non entra in conflitto con i vincoli di concorrenza derivanti dal diritto unionale, tenuto conto che essa non comporta l’imposizione di un obbligo ma accorda in via opzionale ai concorrenti la possibilità di conseguire un punteggio maggiore garantendo la continuità dei
rapporti lavorativi e delle mansioni dei dipendenti del precedente appaltatore.

Tale previsione peraltro non si appalesa illegittima, tenuto conto che la condizione necessaria per il legittimo esercizio del potere discrezionale di stabilire i criteri di attribuzione del punteggio è costituita dalla verifica della sussistenza di una connessione tra i criteri e l’oggetto dell’appalto.

Prendendo in considerazione anche fattori relativi all’intero ciclo di vita del lavoro, del bene o del servizio da acquisire, compresi i fattori coinvolti anche in una fase successiva al ciclo di vita, tra i criteri di aggiudicazione possono essere compresi anche criteri di natura sociale riferiti all’applicazione di un determinato contratto collettivo di lavoro o di una determinata tipologia di contratto di lavoro individuale, volti a conseguire specifici obiettivi di stabilità occupazionale e di trattamento economico e
normativo dei lavoratori impiegati nell’appalto; fermo restando il limite da tempo individuato dalla giurisprudenza europea, ossia che il requisito non trasmodi nella previsione di criteri sociali che, abbandonando il legame con l’oggetto del contratto (nei termini sopra richiamati), prendano in considerazione gli aspetti relativi alla politica generale dell’impresa o altri aspetti estranei al programma contrattuale.

Non vi è dubbio che la conservazione delle risorse umane e del loro inquadramento sia funzionale alla migliore esecuzione dell’appalto secondo l’Amministrazione che, evidentemente, trovava utile non modificare la composizione delle squadre che avevano prestato la propria attività nel corso del
precedente periodo di esecuzione.

TAR Campania, sez. I, 20.9.2023 n. 5155

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