La ricorrente deduce che la commissione di gara, con Verbale n.1 del 9.11.2022, aperte le buste tecniche dei concorrenti ha deciso di prendere “in considerazione gli estremi di massimo n. 3 contratti, relativi agli ultimi 5 anni per la manutenzione di portoni industriali e per ogni contratto dovrà essere indicata la durata in mesi del servizio di manutenzione e il numero di impianti in carico.
In base ai valori indicati sarà calcolato il punteggio attraverso l’applicazione della formula matematica di cui al punto B dell’art. 6.4 del Capitolato Speciale”. Tale decisione della Commissione sarebbe stata illegittima, in quanto avrebbe avuto l’effetto di derogare al bando di gara, non limitandosi alla mera richiesta di chiarimenti ammessa dall’art. 10.6bis lettera c del Disciplinare, ma avrebbe costituito una sostituzione ex post del criterio di valutazione.