APPALTI - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO COESIONE

LA CORTE DEI CONTI CHIARISCE LE VARIE TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTI IN HOUSE

Con il recente parere n. 182 del novembre 2021, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto ha colto l’occasione fornita da una serie di quesiti proposti da un sindaco del veronese per operare un utile ed aggiornato chiarimento circa le varie tipologie di affidamento in house ammesse dall’ordinamento.
La concreta fattispecie riguardava una società partecipata da venti comuni (società A), affidataria in house della gestione dell’acquedotto comunale dei detti venti comuni, la quale esercita anche altre attività di servizi per le quali, non essendo in possesso del know how necessario, ha stipulato un accordo di cooperazione con altra società pubblica (società B) ai sensi dell’art. 5 c. 6 D.lgs. 50/2016, allo scopo di costituire “una catena di house o meglio di un “in house a cascata” mediante il quale il comune socio di A le affida in house il servizio e la società A lo riaffida in house, in tutto o in parte alla società B”.
Premesso quanto sopra, il Sindaco di uno dei Comuni proponeva istanza di parere alla competente Corte dei Conti, chiedendo “se l’acquisizione della quota di partecipazione della società B da parte della società A come descritto e finalizzata alla costruzione di un in house a cascata debba seguire la procedura prevista dall’art. 5 del d.lgs. 175/2016 e sia materia di controllo analogo”.
La Corte si è espressa in via generale e astratta sul citato quesito, fornendo un’interpretazione sulla normativa, con l’intento di chiarire se l’acquisizione da parte di una società a capitale pubblico di partecipazioni di un’altra società a capitale pubblico rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5 del TUSP.
Alla luce delle considerazioni svolte nella delibera (al cui testo si rinvia), la Sezione ha, sul punto, concluso che la procedura prevista dall’art. 5 del TUSP trova applicazione nelle ipotesi in cui una società sottoposta a controllo da parte di una pubblica amministrazione acquisti una partecipazione in una società già costituita (a eccezione dei casi in cui l’acquisto della partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative).
In aggiunta alle superiori conclusioni, la Corte ha però colto l’occasione per un opportuno chiarimento in ordine alla disciplina in materia di affidamenti in house dettata con il TUSP in coordinamento con quella precedentemente introdotta dal Codice dei contratti pubblici, a sua volta adottata in attuazione delle direttive europee del 2014.
Per ogni approfondimento, si rende disponibile il testo integrale del parere della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 182/2021.

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