APPALTI - VERIFICA DI ANOMALIA ED ONERE DI MOTIVAZIONE

LA DECISIONE DI NON PROCEDERE ALLA VERIFICA FACOLTATIVA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA È SINDACABILE SOLO NEL CASO DI MANIFESTA ILLOGICITÀ O D’IRRAGIONEVOLEZZA

Al riguardo, si osserva innanzitutto che alla gara in questione non è applicabile l’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, il quale prescrive l’esclusione automatica delle offerte anomale solo per i contratti di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Inoltre, l’art. 110, comma 1, stabilisce che “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”,

Mentre l’art. 108, comma 10, così dispone: “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte”.

TAR Marche, sez. II, 14.3.2024 n. 215

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