QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI

LA FALSA DICHIARAZIONE RESA IN SEDE DI ABILITAZIONE AL MEPA COMPORTA L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA QUALE SI SIA RICEVUTO INVITO

Detta esclusione è stata disposta in ragione dell’accertata carenza ab origine dei requisiti di capacità tecnica in capo alla ricorrente, e segnatamente dell’attestazione SOA OG1 Class. VIII, dichiarata in sede di abilitazione al “Bando Lavori, Categoria OG 1 Edifici civili e industriali” del Portale AcquistinretePa di Consip, per la formazione di un elenco di operatori economici, nel cui ambito la stessa ditta è stata sorteggiata e poi invitata alla procedura de qua.

Ritenuto che i motivi di ricorso non siano meritevoli di positivo apprezzamento, alla stregua dei seguenti principi, espressi in analoga vicenda dal TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, con sentenza n. 1964/2021 del 17.6.2021, che il Collegio condivide e fa propri:

  • l’esclusione dalla gara della società ricorrente è stata disposta per l’evidente difformità tra quanto dichiarato in sede di abilitazione al Portale AcquistinretePa e quanto accertato in sede di svolgimento della procedura di evidenza pubblica;
  • tale difformità, che ha comportato, in ragione dell’utilizzo dei filtri di selezione, l’indebita individuazione della società ricorrente tra i soggetti legittimati a partecipare alla gara, incide
    sull’affidabilità professionale del concorrente e, nell’ambito della valutazione discrezionale compiuta dalla stazione appaltante, costituisce legittima causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016; infatti, la falsa dichiarazione in ordine al possesso del requisito di attestazione OG1, class. III, resa dalla società ricorrente alla Consip costituisce tentativo “di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” e comporta obiettivamente la resa di “informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
    decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”;
  • non importa che le false dichiarazioni in oggetto siano state rese in una fase (c.d. di prequalificazione”) anteriore e prodromica alla gara vera e propria, poiché l’intima connessione tra le
    due fasi fa sì che le dichiarazioni mendaci rese in occasione della prima esplichino i loro effetti
    anche nella successiva procedura di gara.

Ritenuto che detti principi siano applicabili anche alla procedura che ne occupa, viepiù alla luce delle analoghe previsioni normative contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici, ratione temporis applicabili.

Ritenuto che non si attaglino alla fattispecie i precedenti giurisprudenziali depositati in atti dalla ricorrente, riguardando essi, da una parte, la diversa ipotesi del concorrente che si è iscritto all’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata, depositando un contratto di avvalimento; dall’altra, il caso dell’operatore economico che – già nella fase della iscrizione all’elenco predetto – ha precisato di essere sprovvisto delle relative attestazioni SOA e di voler partecipare alle future gare mediante avvalimento.

TAR Puglia, Lecce, sez. II, 2.10.2023 n. 1096

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