Il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione dell’art. 227 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) riguardanti l’obbligo di comunicazione ai consiglieri comunali sulla messa a disposizione dei documenti relativi al rendiconto. Secondo il Tribunale, la normativa prevede solo la messa a disposizione della documentazione, non un obbligo specifico di comunicazione formale. La documentazione è stata resa accessibile tramite deposito presso l’Ufficio Ragioneria e pubblicazione sul portale istituzionale, rispettando i termini previsti.
Accesso alla documentazione
Il TAR ha sottolineato che i consiglieri comunali hanno ricevuto regolarmente la nota dirigenziale che comunicava la disponibilità dei documenti e che questi sono stati messi a disposizione con largo anticipo rispetto alle sedute consiliari. Inoltre, il sistema telematico utilizzato dal Comune era accessibile ai consiglieri, garantendo trasparenza e conformità alle norme, garantendo i diritti dei consiglieri.
Le competenze degli organi comunali
La sentenza ha respinto le accuse di incompetenza della Giunta comunale nell’approvazione dello schema di rendiconto, evidenziando che l’iter seguito è conforme alle disposizioni legislative. La Giunta ha approvato solo lo schema preliminare, mentre il Consiglio comunale ha deliberato in merito al rendiconto definitivo, come previsto dal TUEL.
Mancato coinvolgimento delle commissioni consiliari
Un’altra censura riguardava il mancato esame delle proposte da parte delle commissioni consiliari competenti (es. Commissione Bilancio). Tuttavia, il TAR ha ritenuto che tale omissione non sia sufficiente a invalidare le delibere adottate, poiché non è dimostrato un pregiudizio concreto per i ricorrenti o per il processo decisionale complessivo.
A cura di Avv. Roberto Mastrofini