Due concorrenti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio, non ricompresi tra quelli che avevano presentato offerta per la precedente gara esitata con la mancata aggiudicazione, comunicavano, in data 30 marzo 2023 e 31 marzo 2023, l’impossibilità di presentare offerta nel termine in ragione della dedotta circostanza che la tempistica di cui all’Avviso non consentiva di ottenere offerte da parte di fornitori di item di rilevanza primaria per la tipologia di impianto o i prezzi delle forniture strategiche, chiedendo contestualmente (con la prima) una proroga del termine di presentazione dell’offerta.
In nessun caso un mero impedimento soggettivo di singoli operatori potrebbe giustificare la proroga del termine, a fortiori in una procedura, quale quella in esame, connotata da dichiarate esigenze di straordinaria celerità
Deve, infatti, ritenersi che l’avversata proroga dei termini per la presentazione delle offerte è intervenuta in modo generalizzato (non ledendo, dunque, la par condicio) e tempestivo (prima della scadenza dell’originario termine), al fine di ovviare alle difficoltà di partecipazione rappresentate da più operatori economici (avuto riguardo all’oggettiva complessità della procedura), senza incidere significativamente sulla tempistica della procedura di affidamento (essendosi determinato una dilazione di soli 14 giorni).
Né, in linea con quanto riconosciuto da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 73/2021; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 224/2022; T.A.R. Puglia n. 775/2018), può ritenersi che gli artt. 79 del D.lgs. n. 50/2016 e 66 della Direttiva n. 2014/25/UE ostino a tale soluzione, recando essi unicamente l’enumerazione delle ipotesi in cui l’Amministrazione deve disporre la proroga, senza nulla disporre in merito alla differente ipotesi, qui rilevante, dell’esercizio discrezionale di tale potere (che non incontra preclusioni di sorta, purché, come in specie, sorretto da adeguata e congrua motivazione).