La bozza di decreto, attuativa della norma dell’articolo 13 della legge sopra citata, prevede alcuni interventi in materia, peraltro complessivamente poco incisivi e non risolutivi di molte questioni sorte in questi anni. In primo luogo sono previsti alcuni principi di carattere generale, che impongo agli enti locali di assicurare, nella disciplina dei propri tributi, la completa attuazione di quelli dettati dallo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) – per la verità sussistenti in larga parte da oltre 20 anni – e di osservare le disposizioni di cui ai Dlgs 472/1997-471/1997 (articolo 13) in materia di sanzioni tributarie (peraltro coperta da riserva di legge il cui rispetto era già cogente).
Principi che “invitano” gli enti territoriali ad adottare iniziative in materia di collaborazione con il contribuente (dall’assistenza e consulenza giuridica, alla diffusione di informazioni tributarie, alla semplificazione degli adempimenti, al potenziamento degli istituti premiali degli adempimenti spontanei, alla compensazione e il rimborso dei crediti, eccetera).