In tema di violazioni tributarie, la sanzione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 punisce la “dichiarazione infedele“, che si realizza quando il contribuente indica nella dichiarazione un importo inferiore a quello dovuto, mentre quella di cui all’art. 13 del citato d.lgs. punisce il mancato pagamento, alle scadenze stabilite, delle somme indicate dal contribuente nella dichiarazione, senza che rilevi al riguardo la loro indicazione nella contabilità/dichiarazione.
La fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 copre sia la violazione formale, sia il conseguente ed inevitabile mancato pagamento dell’imposta dovuta, con conseguente assorbimento della sanzione meno grave di cui all’art. 13 del d.lgs. 471. Sulla scorta di questa argomentazione i giudici di secondo grado delle Marche hanno pertanto parzialmente accolto il gravame proposto da un contribuente destinatario di un accertamento in materia ICI, sancendo l’illegittimità dell’applicazione di una seconda sanzione nel caso in cui si contesti un mancato versamento quando questo derivi da una mancata indicazione dell’importo dovuto in dichiarazione, fermo restando la legittimità dell’accertamento ed il conseguente recupero dell’imposta omessa.