APPALTI - REQUISITO DELLA DISTANZA RISPETTO ALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE

LA SCELTA DEI SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI GARA È AMPIAMENTE DISCREZIONALE

Al riguardo, occorre, innanzitutto, premettere che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la scelta operata dalla stazione appaltante in merito ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compresa la disaggregazione del singolo criterio valutativo in sub–criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico.

Tale scelta è, quindi, sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale, e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili.

TAR Lazio, sez. I, 12.4.2024 n. 7269

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