Una recente ed interessante sentenza TAR Piemonte interviene sul tema della sopravvenienza del CCNL durante la verifica dell’anomalia dell’offerta.
La sentenza trae origine da un ricorso avverso una determinazione dirigenziale con la quale la stazione unica appaltante delegata dal Comune ha aggiudicato a favore del “primo operatore economico, concentrando la contestazione della valutazione positiva di congruità dell’offerta presentata da quest’ultimo sollevando la sottostima nell’offerta del costo delle materie prime e del costo della manopodera che non troverebbe adeguata compensazione nella sovrastima di altre voci di costo.
In particolare in merito alla “sottostima del costo del lavoro” la ricorrente contesta che l’aggiudicataria avrebbe calcolato il costo del lavoro nella propria offerta prendendo a riferimento le tabelle ministeriali del dicembre 2021 ma che, essendo frattanto intervenuta la sottoscrizione del nuovo CCNL di categoria, la verifica della congruità e sostenibilità dell’offerta avrebbe dovuto essere effettuata basandosi sui nuovi valori contrattuali stabiliti dal sopravvenuto CCNL da applicarsi nella fase esecutiva del contratto.
In buona sostanza si rappresenta la rilevanza del tema della “sopravvenienza del CCNL durante la verifica dell’anomalia dell’offerta”.
Le posizioni sono le seguenti
A detta del ricorrente tale aspetto è meritevole non solo di annullamento del provvedimento di aggiudicazione ma anche di riedizione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta o anche del risarcimento del danno.
La parte resistente in ordine alla sottostima del costo del lavoro, ne rileva l’infondatezza perché la sopravvenienza del nuovo CCNL non determinerebbe l’illegittimità dell’aggiudicazione ma riguarderebbe la fase esecutiva del contratto, dando luogo semmai alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
L’intervento giurisprudenziale suddetto, va detto, risulta utile in quanto ribadisce un principio consolidato “ la verifica dell’anomalia dell’offerta economica non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze della stessa, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. Pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo”
Ne deriva il seguente postulato “quando la stazione appaltante ha espresso una valutazione positiva sulla congruità dell’offerta attraverso un mero richiamo alle giustificazioni offerte dall’impresa la verifica della ragionevolezza ed adeguatezza di tale valutazione finisce per spostarsi su quella delle predette giustificazioni e va effettuata sulla base dei concreti elementi di contestazione.
I giudici, oltre alle voci di costo delle materie prime, si concentrano sui costi della manodopera per il mancato riferimento agli incrementi salariali derivanti dal nuovo CCNL frattanto stipulato, tema oggetto del ns parere.
In ordina alla ipotizzata sottostima del costo del lavoro (per la mancata considerazione, in sede di verifica della congruità dell’offerta, del nuovo CCNL applicabile al servizio in questione), deve evidenziarsi come lo stesso pur sottoscritto in data successiva alla presentazione delle offerte sia comunque antecedente alla conclusione del subprocedimento.
Dunque, si tratta di un CCNL sopravvenuto in pendenza del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta da cui discendono una serie di conseguenze:: l’applicazione del CCNL al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, la doverosità di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare ed infine la verifica della sostenibilità dell’offerta economica per i nuovi costi.
Ne discende il corollario per il quale “ la verifica non ha un obiettivo limitato alla valutazione della attendibilità dell’offerta agli esclusivi fini dell’aggiudicazione (e quindi con un orizzonte temporale segnato dallo svolgimento della procedura di gara), ma è rivolta anche (se non soprattutto) all’esecuzione del contratto, vale a dire a garantire che la proposta individuata come possibile aggiudicataria della gara sia idonea a realizzare il programma negoziale. La valutazione dell’amministrazione appaltante non può prescindere, quindi, dal prendere in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell’esecuzione, nell’entità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata
La genericità dell’istruttoria e delle motivazioni addotte fondate, peraltro, su meri richiami giustificativi, conducono inevitabilmente all’illegittimità della valutazione di congruità dell’offerta e dell’aggiudicazione dell’appalto
La sentenza chiosa, pertanto, con l’annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata e della valutazione positiva espressa dal RUP sulla congruità della sua offerta, ordinando la rinnovazione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta della controinteressata, emendandolo dai vizi riscontrati nel giudizio e rivalutando se l’offerta economica possa comunque ritenersi complessivamente congrua e sostenibile alla luce delle giustificazioni che potranno essere ripresentate dalla controinteressata.
TAR Piemonte – sez. II – Sentenza n. 205/2025
A cura di Dott. Massimo Fieramonti