Il concorrente, il quale, si sia classificato al secondo posto, è di per sé legittimato all’esercizio dell’accesso “partecipativo”.
Nei confronti di tutti i documenti della procedura di gara, ivi compresa l’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Solo nel caso in cui l’aggiudicataria individui in modo specifico – motivando e fornendo idonea prova sul punto – le parti dell’offerta da oscurare e l’Amministrazione ritenga che sussistano effettivi segreti industriali o commerciali, entra in gioco il diritto di accesso “difensivo”, con il conseguente onere probatorio aggravato in capo al richiedente che dovrà dimostrare il nesso di strumentalità necessaria, la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza.