Con il parere n. 3218/2025, l’Ufficio di Supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito un’importante indicazione riguardo all’utilizzo da parte delle stazioni appaltanti delle proprie Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (Pad) certificate come alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa). Questa questione è particolarmente rilevante per gli affidamenti diretti di servizi il cui valore si colloca tra i 5.000 e i 140.000 euro.
Questa pronuncia si colloca all’interno del quadro normativo stabilito dall’art. 62 del D.Lgs. 36/2023, il quale disciplina gli strumenti di approvvigionamento digitale per le stazioni appaltanti riguardo agli affidamenti sotto soglia, con un’attenzione particolare ai principi di trasparenza, tracciabilità e parità di trattamento.
Il Quadro Normativo di Riferimento
L’art. 62 del Codice dei Contratti Pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti devono utilizzare strumenti di approvvigionamento digitale anche per gli affidamenti sotto soglia, i quali includono:
- i mercati elettronici, come il Mepa;
- altre piattaforme telematiche di negoziazione certificate;
- centrali di committenza qualificate.
L’obiettivo di questa normativa è garantire che le procedure di acquisto siano eseguite in un contesto che rispetti i criteri di economicità, trasparenza e concorrenza, evitando situazioni di opacità o limitazioni nella competizione tra gli operatori economici.
La Questione dell’Alternatività tra Pad e Mepa
Il quesito posto al MIT riguardava la possibilità di considerare una Pad certificata della stazione appaltante equivalente al Mepa per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di valore compreso tra 5.000 e 140.000 euro. Il MIT ha risposto affermativamente, evidenziando che una Pad certificata può fungere da alternativa al Mepa, purché rispetti i requisiti stabiliti dalle linee guida dell’Agid e garantisca il rispetto dei principi fondamentali della normativa sugli appalti.
Pad e Mepa per Affidamenti Inferiori ai 5.000 Euro
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda le acquisizioni inferiori a 5.000 euro, per le quali la normativa prevede una maggiore flessibilità. Infatti, fino al 30 giugno 2025, è consentito utilizzare anche Pad non certificate, purché venga comunque acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) tramite l’applicativo PCP dell’ANAC. Tale deroga è stata confermata dalle FAQ ANAC n. A7 e D4, che forniscono indicazioni operative sulla corretta gestione degli acquisti di piccolo importo.
La Gestione dell’Affidamento Diretto tramite Pad
Pur confermando la possibilità di utilizzare Pad certificate per gli affidamenti diretti, il MIT sottolinea l’importanza di rispettare alcuni requisiti chiave:
- Economicità ed efficacia: la piattaforma deve consentire un acquisto vantaggioso per l’amministrazione.
- Imparzialità e concorrenza: deve garantire un accesso equo agli operatori economici.
- Trasparenza e tracciabilità: la procedura deve essere completamente documentata e accessibile.
- Pubblicità degli atti: tutti i documenti devono essere resi disponibili in conformità alla normativa vigente.
In sintesi, anche nel caso di affidamento diretto, la procedura deve essere gestita con la massima trasparenza e documentabilità, evitando qualsiasi opacità nelle decisioni della stazione appaltante.
L’Obbligo di Utilizzo del Mepa nelle Amministrazioni Statali
Un altro punto cruciale del parere riguarda gli obblighi di utilizzo del Mepa per specifiche categorie di enti pubblici. Il MIT ribadisce che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della L. 296/2006, il ricorso al Mepa è obbligatorio per:
- le amministrazioni statali centrali e periferiche;
- gli istituti scolastici e universitari;
- gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;
- le agenzie fiscali.
Pertanto, per tali soggetti, l’alternatività tra Pad e Mepa non è applicabile, poiché il Mepa è espressamente previsto come strumento di acquisto per queste categorie.
Il Mepa come Strumento di Acquisto e non Procedura di Gara
Infine, il MIT chiarisce un aspetto fondamentale: il Mepa non rappresenta una procedura di selezione dell’operatore economico prevista dal Codice dei Contratti, ma piuttosto un semplice strumento di acquisto. Di conseguenza, la selezione degli operatori tramite Mepa deve avvenire in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, che regolamentano l’aggiudicazione degli appalti e la negoziazione degli affidamenti sotto soglia.
Conclusioni e Implicazioni Operative per le Stazioni Appaltanti
Dal parere MIT n. 3218/2025 emergono significative implicazioni operative per le stazioni appaltanti:
- Gli affidamenti diretti tra 5.000 e 140.000 euro possono essere effettuati tramite Pad certificate in alternativa al Mepa, a condizione che la piattaforma rispetti i requisiti normativi.
- Per gli acquisti inferiori a 5.000 euro è consentito l’uso di Pad non certificate fino al 30 giugno 2025, con acquisizione del CIG tramite PCP dell’ANAC.
- Le amministrazioni statali centrali e periferiche, le scuole e le università sono obbligate a utilizzare il Mepa, secondo la legge 296/2006.
- Il Mepa non è una procedura di gara, ma uno strumento di acquisto che deve comunque rispettare i criteri di selezione previsti dal Codice degli Appalti.
In conclusione, il parere del MIT chiarisce in modo definitivo il ruolo delle Pad certificate come strumenti alternativi al Mepa, permettendo una maggiore flessibilità operativa per le stazioni appaltanti, sempre nel rispetto delle regole di trasparenza, concorrenza e tracciabilità.