Il Tar Piemonte, sezione III, con la sentenza 21 luglio 2023 n. 715, ha confermato che per l’accesso all’area dei funzionari/elevate qualificazioni è sempre necessario il titolo di laurea, come previsto dall’articolo 52, comma 1-bis, del Dlgs 165/2001, il quale espressamente la esclude dalla possibilità di derogarvi ad opera della contrattazione collettiva nazionale.
Nello specifico ambito del settore educativo non vi è piena equiparazione tra i titoli di studio conseguiti sulla base della normativa regionale ed i diplomi di laurea disciplinati a livello statale; pertanto, legittimamente, l’amministrazione può non ammettere ai pubblici concorsi i soggetti in possesso di titoli della prima tipologia.
Per contro, l’amministrazione può consentire (con previsione del bando) la partecipazione a soggetti in possesso di un diploma di laurea conseguito in una qualsiasi disciplina, anche non attinente al ruolo da rivestire, purché in possesso di un titolo abilitante alla professione, avendo così ampliato la platea di potenziali candidati.