Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, ha chiarito le modalità di comunicazione relative al lavoro agile per i datori di lavoro pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal “Collegato al lavoro” (legge 203/2024).
Per i datori di lavoro pubblici, il termine per comunicare l’avvio, la cessazione e le modifiche del lavoro agile rimane fissato al ventesimo giorno del mese successivo all’inizio della prestazione. Questo termine differisce da quello previsto per i datori di lavoro privati, che è di cinque giorni dall’inizio della prestazione.
Il termine per la comunicazione decorre dalla data di effettivo inizio della prestazione di lavoro agile, non dalla data dell’accordo individuale. In caso di proroga dell’accordo, il termine decorre dalla data di stipula della proroga. In caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione.
La disciplina del lavoro agile si applica al rapporto di lavoro pubblico solo in quanto compatibile con le specificità del settore. Il Ministero del Lavoro, in accordo con la Funzione Pubblica, ha confermato il regime previgente per le Pubbliche Amministrazioni.
Il mancato rispetto dei termini di comunicazione può comportare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.