Viene esaminata la recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria riguardante l’avvalimento di garanzia nel contesto normativo del vigente Codice dei contratti pubblici.
Il Collegio giudicante ha osservato che l’articolo 104 del d.lgs. n. 36 del 2023 offre una definizione più restrittiva dell’avvalimento, escludendolo esplicitamente dalla disposizione citata. Nonostante l’espunzione della fattispecie, il Tribunale ha argomentato che l’avvalimento di garanzia può essere assimilato al contratto di “affidamento” disciplinato dall’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.
Pertanto, il punto centrale della pronuncia risiede nell’approccio metodologico adottato dal Tribunale per risolvere la vertenza, basato sull’applicazione dei princìpi giurisprudenziali, elaborati con riferimento al contratto di avvalimento nel contesto del previgente corpus normativo in materia di appalti pubblici, al contratto di “affidamento” previsto dalla direttiva 2014/24/UE.