Il Collegio ritiene preliminarmente di chiarire, in quanto rilevante con riguardo a vari profili di contestazione, che, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la procedura che viene in rilievo deve essere qualificata in termini di concessione di beni demaniali, a nulla rilevando, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante, la previsione della esecuzione di lavori che, come chiaramente emerge dalla documentazione in atti, sono strettamente correlati alla gestione del bene e alla relativa manutenzione e valorizzazione, attività, queste, che costituiscono un contenuto tipico del rapporto concessorio in esame.
Deve al riguardo anche evidenziarsi che, nella fattispecie, la durata della concessione ha considerato anche i costi delle opere necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene.
Le concessioni di beni demaniali, come noto, legittimano il concessionario allo svolgimento di un’attività economica in un’area demaniale, con assunzione del relativo rischio operativo, e non vertono su una prestazione di servizi o di lavori affidata dall’ente aggiudicatore; ne deriva, dunque, la loro inclusione tra i contratti attivi, con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, ferma la necessaria applicazione di procedure imparziali e trasparenti e salvi gli auto vincoli eventualmente stabiliti dall’amministrazione nella selezione del concessionario.