CAPACITÀ ASSUNZIONALE - NESSUNA ESCLUSIONE PER GLI AUMENTI DI SPESA CONNESSI AI RINNOVI CONTRATTUALI

LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI NON POSSONO PREVEDERE REQUISITI DIVERSI DA QUELLI STABILITI DAL CCNL

Con la sentenza n. 19703/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità dei contratti decentrati posti in essere in contrasto con le disposizioni del contratto nazionale di riferimento.

Nel caso esaminato dalla Corte, le progressioni orizzontali, definite nei nuovi ccnl 2019-2021 differenziali economici di professionalità, erano state attribuite con il solo requisito dell’anzianità di servizio.

La finalità delle progressioni orizzontali/differenziali di professionalità è quella di remunerare il maggior grado di competenza progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area. Tali benefici costituiscono incrementi stabili del trattamento economico fondamentale.

Nella sentenza, i giudici hanno stabilito che la contrattazione decentrata integrativa non può utilizzare il solo parametro dell’anzianità di servizio in quanto insufficiente a definire il livello di professionalità acquisita.

L’aspetto principale evidenziato nella decisione riguarda il contrasto fra la norma della contrattazione nazionale che prevede più parametri di valutazione, che nel contesto oggetto della sentenza non sono stati stabiliti. Risultava, invece, necessario individuare altri criteri di progressione economica, basati sulla reale professionalità dei dipendenti e sul loro concreto impegno e non fondati soltanto sull’anzianità di servizio.

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