Il Disciplinare di gara precisava che il costo della manodopera avrebbe dovuto essere almeno “pari al costo della manodopera indicato all’art. 3 del presente disciplinare, in quanto ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili”. L’aggiudicataria avrebbe espresso un costo della manodopera di 764.337,00 Euro, identico, a quello calcolato in via presuntiva dalla stazione appaltante. Senonché, in una separata dichiarazione auto-certificativa, denominata “Dichiarazione ai sensi dell’art. 108, co. 9, D.Lgs. n° 36/2023”, l’aggiudicataria aveva indicato un costo della manodopera di 819.147,61 Euro, eccedente rispetto a quello inserito nel format dell’offerta economica.
Ciò avrebbe determinato un’assoluta incertezza ed inattendibilità dell’offerta sotto il profilo dei costi della manodopera, con conseguente doverosità dell’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara.