Deve ritenersi che il concorrente, il quale, come nel caso di specie, si sia classificato al secondo posto, è di per sé legittimato all’esercizio dell’accesso “partecipativo”.
Nei confronti di tutti i documenti della procedura di gara, ivi compresa l’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Solo nel caso in cui l’aggiudicataria individui in modo specifico – motivando e fornendo idonea prova sul punto – le parti dell’offerta da oscurare e l’Amministrazione ritenga che sussistano effettivi segreti industriali o commerciali, entra in gioco il diritto di accesso “difensivo”, con il conseguente onere probatorio aggravato in capo al richiedente che dovrà dimostrare il nesso di strumentalità necessaria, la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza.
In sintesi, l’Amministrazione dovrà consentire l’accesso al richiedente classificatosi secondo, salvo che il controinteressato non provi la sussistenza di un segreto tecnico e commerciale.