La sentenza del Tar Sicilia-Catania, Sezione I, n.679 del 20 febbraio 2025 ha affrontato la questione della legittimità dell’esclusione di una candidata da una procedura concorsuale per il conferimento di un incarico con contratto di lavoro autonomo soffermandosi, inoltre, sulla rilevanza o meno, in tal caso, della circostanza che l’invio della domanda di partecipazione è stato effettuato a mezzo PEC.
Il ricorso è infondato dal momento che l’esclusione dalla procedura si basa sulla violazione di una clausola della lex specialis che non lascia spazio a dubbi interpretativi.
L’art.4 dell’avviso pubblico stabiliva, a pena di inammissibilità, che la domanda dovesse essere corredata da un curriculum vitae redatto ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000 prevedendo, altresì, che la mancata produzione dello stesso in formato europeo sottoscritto avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione.
La ricorrente, inizialmente collocatasi al secondo posto della graduatoria provvisoria, veniva esclusa in sede di riesame poiché aveva partecipato alla procedura selettiva allegando un curriculum vitae che, oltre a non recare alcuna sottoscrizione in calce, non conteneva la necessaria dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 contravvenendo, in tal modo, alle prescrizioni dell’avviso pubblico. Tali carenze possono ritenersi solo in parte superate dall’invio della domanda di partecipazione a mezzo PEC.
Peraltro, pur condividendosi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma”[1], non può parimenti ritenersi che la sottoscrizione del curriculum o il suo invio dalla casella PEC integri, ai sensi del disposto di cui all’art.38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000, il valore di dichiarazione di cui agli artt.46 e 47 del citato D.P.R.
Nei procedimenti selettivi viene in rilievo il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, senza che sia possibile invocare al riguardo il c.d. soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero del titolo necessario per l’ammissione al concorso.[2]
Pertanto, è legittima l’esclusione del candidato che, contravvenendo a quanto previsto dal bando, abbia omesso di sottoscrivere il proprio curriculum vitae a nulla rilevando il fatto che sia stato inviato a mezzo PEC.
TAR Sicilia, Catania, sez. I, 20 febbraio 2025, n. 679
A cura di Sara Oriolo
Cfr. Tar Campania, Napoli, Sez.V, sentenza n.2285/2000; Tar Sicilia, Palermo, sentenza n.167/2018; Tar Liguria sentenza n.78/2023
Cfr., ex multis, C.d.S, Sez.VII, 3 giugno 2024, n.4951; Sez.V, 2 gennaio 2024, n.28; id..21 novembre 2022, n.10241; Sez.IV, 19 febbraio 2019, n.1148; Sez.III, 4 giugno 2016, n.4081; C.G.A.R.S. Sez. Giurisd., 12 maggio 2000, n.281