Il TAR Lombardia, con Sentenza n. 209/2020 si è pronunciato circa la legittimità dell’invito al gestore uscente in deroga al principio di rotazione. La ricorrente, lamenta che il gestore uscente non avrebbe dovuto essere invitata per il principio di rotazione codificato nell’art. 36 comma 1 del Dlgs. 50/2016. Il principio di rotazione deve essere bilanciato con il principio di concorrenza. Pertanto, la rotazione può essere considerata necessaria solo quando i posti disponibili per l’invito alla gara siano limitati a causa di ragioni oggettive, o quando l’invito sia la conseguenza di una prequalificazione gestita dalla stazione appaltante secondo valutazioni discrezionali, ad esempio attraverso un’indagine di mercato orientata da criteri selettivi. In questi casi, l’esclusione dei precedenti aggiudicatari e dei soggetti economici già invitati è utile, in quanto impedisce la formazione di una rendita di posizione, e libera la stazione appaltante dai legami e dai condizionamenti derivanti dai rapporti pregressi, livellando il terreno della competizione.
Con tale pronuncia il TAR stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie devono avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , nonchè di rotazione degli affidamenti e degli inviti, così da assicurare la massima apertura del mercato e garantire l’effettiva possibilità di partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese.
TAR, SENTENZA N.209/2020