La Corte d’Appello di Potenza, in riforma della sentenza del tribunale della medesima città, respinse le domande degli attuali ricorrenti – tutti dirigenti medici dell’ASP – volte ad ottenere l’accertamento del diritto al pagamento dell’assegno ad personam loro attribuito al momento del trasferimento dalle preesistenti e soppresse aziende sanitarie locali, secondo quanto concordato a livello di contrattazione collettiva decentrata aziendale e recepito nell’art. 14 del Regolamento aziendale per la graduazione e l’affidamento delle funzioni dirigenziali.
L’Azienda Sanitaria potentina aveva infatti sospeso l’erogazione dell’assegno sul presupposto della riscontrata illegittimità del riconoscimento di un compenso non conforme alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in violazione della norma imperativa contenuta nell’art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001.