LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA È ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITÀ PER RISPONDERE ALL'INTERESSE PUBBLICO IN MANIERA ALTERNATIVA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA

Servizio avviato in via d’urgenza dall’aggiudicataria.
L’impresa aggiudicataria, a causa di difficoltà operative e ritardi accumulatisi nella fase di start-up, comunicava alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’intenzione di sciogliersi da ogni vincolo e/o di recedere da ogni eventuale accordo, pur garantendo lo svolgimento dei servizi fino al 30 aprile 2021.
La stazione appaltante procedeva allo scorrimento della graduatoria aggiudicando il servizio all’operatore economico secondo classificato.
La terza classificata impugna le deliberazioni della stazione appaltante, sostenendo in particolare come non fosse possibile procedere allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell’art. 110 D.Lgs. n. 50/2016.
 
Tar Sardegna, Sez. I, 29/03/2022, n.222 

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