APPALTI - SOCCORSO ISTRUTTORIO AMMESSO IN CASO DI CAUZIONE PROVVISORIA

L’OMESSO PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA NON COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE TRIBUTARIA IDONEA A FONDARE L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE DALLA GARA PUBBLICA

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

La disposizione precisa che le violazioni risultano gravi quando comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cioè maggiore di euro 5.000,00; devono poi intendersi come definitivamente accertate se contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione.

Il contenuto della norma è chiaro nel prevedere che l’esclusione – o, come nel caso in esame, la revoca dell’aggiudicazione – è disposta, peraltro obbligatoriamente, quando l’irregolarità attiene al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, non in qualsiasi ipotesi in cui un credito dell’amministrazione sia riscosso tramite cartella esattoriale.

TAR Lombardia, sez. IV, 18.10.2023 n. 2380

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