CHIARIMENTI SUL TRATTAMENTO FISCALE AI FINI DELLA SOSTITUZIONE D'IMPOSTA

MANCATO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO – SUSSISTE LA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Il Collegio ritiene di affrontare la questione in ordine alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, con particolare riferimento all’ammissibilità di qualificare “agenti contabili”, quali riscuotitori dell’imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive turistiche e alla configurabilità di un “rapporto di servizio” tra questi e l’ente territoriale impositore anche successivamente all’entrata in vigore della novella di cui all’art. 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 e della norma di interpretazione autentica dettata dall’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021.

Come è stato già puntualmente osservato da questa Corte, “in merito alla valenza della novella, giova ricordare che i menzionati interventi normativi sono stati oggetto di numerosi approfondimenti interpretativi sia in relazione alle ricadute in materia penale che in materia contabile e che, sotto quest’ultimo fronte, si sono andati consolidando divergenti orientamenti giurisprudenziali del giudice contabile in merito alla persistente postulabilità della qualifica di agente contabile in capo al gestore di struttura recettiva con conseguente soggezione all’obbligo di resa del conto giudiziale nonché della giurisdizione di questa Corte”.

Secondo un primo indirizzo, la modifica del quadro normativo, che ha introdotto la qualificazione dell’albergatore come responsabile d’imposta, avrebbe automaticamente eliso il rapporto di servizio con l’ente impositore, nei confronti del quale l’albergatore avrebbe attualmente un obbligo diretto di versamento dell’imposta di soggiorno, nell’ambito di un rapporto giuridico di natura meramente tributaria, come coobbligato al pagamento dell’imposta in solido con il soggetto passivo della stessa. Se ne fa discendere la conseguenza che il denaro che il gestore riceve dall’ospite non avrebbe (più) natura pubblica venendo così meno, per carenza dei relativi presupposti, la giurisdizione della Corte dei conti.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Liguria, sentenza n. 9 dell’8 febbraio 2024

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