Il Consiglio di Stato, con sentenza n.2213/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio concernente una gara di appalto. Nella fattispecie, il consorzio primo classificato, veniva escluso a seguito delle verifiche eseguite dalla stazione appaltante in sede di valutazione di anomalia dell’offerta. La SA evidenzia che la ricorrente è stata esclusa oltreché per la ritenuta complessiva inaffidabilità e non serietà dell’offerta, alla luce delle sue “continue modifiche”, anche per la “modifica postuma” della stessa, e cioè in ragione della difformità fra quanto indicato dal Consorzio a mezzo dei giustificativi presentati in sede di verifica di anomalia e quanto dallo stesso Consorzio originariamente offerto in fase di gara.
I Giudici osservano che una difformità risultante in fase di giustificazione dell’offerta è infatti tale da comportare di per sé l’esclusione del concorrente, non solo in quanto espressiva d’una modifica postuma non passibile di successiva sanatoria, ma anche perché gli eventuali interventi di “customizzazione” dovrebbero essi stessi essere dimostrati in dettaglio in sede di giustificativi, così da consentire un pieno vaglio sulla sostenibilità economica complessiva dell’offerta.
CDS, SENTENZA N.2213/2020