Nei casi di modifiche soggettive al contratto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti posto a garanzia del rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento.
Proprio per aiutare le amministrazioni a individuare eventuali violazioni, con il comunicato del presidente dell’8 novembre 2023, Anac ha fornito alcune indicazioni in un’ottica di collaborazione e supporto alle stazioni appaltanti.
L’Autorità ricorda che il nuovo codice appalti, all’articolo 120, consente la modifica soggettiva del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, quando “all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice”.
Allo stesso modo Anac evidenzia il dettato dell’articolo 49 che ribadisce il principio di rotazione degli affidamenti, un necessario contrappeso alla discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nei casi in cui possono mettere limiti al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Entrambi gli articoli devono essere valutati dal Rup e dalla stazione appaltante al momento del giudizio sull’ammissibilità della modifica soggettiva del contratto.