La motivazione degli avvisi di accertamento è “blindata”, e non può essere integrata successivamente, in sede di giudizio, negli scritti difensivi.
Disconoscere o comunque contestare la sussistenza dei presupposti necessari per usufruire di un’agevolazione fiscale, cui il contribuente ha acceduto ottemperando a specifico onere dichiarativo previsto dalla legge, implica lo svolgimento di un’attività amministrativa di accertamento dell’infedeltà dichiarativa commessa dal contribuente (che non vi è stata), che deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che l’hanno determinata, ben diversi da quelli che possono dare origine alla differente attività volta all’accertamento di un omesso o carente versamento di imposta.
L’applicazione di nuovi criteri impositivi che portano ad un incremento del carico fiscale, deve comunque essere “spiegata” al destinatario degli atti intimativi di pagamento, se ciò non sia già avvenuto con un apposito avviso di accertamento. Ciò, perché il contribuente ha “diritto di difendersi con cognizione delle ragioni giuridiche e di fatto” poste a base della pretesa fiscale, evitando che lo status del destinatario di un atto di pagamento, sia che questo provenga da un ente pubblico che da un privato, sia di assoluto smarrimento difensivo.