Contestata l’incompletezza del computo metrico estimativo nel quale non sono indicate numerose voci di costo, analiticamente riportate in ricorso, per i criteri A, B1, B2, B3.
A sostegno dei suindicati motivi, la ricorrente deduce l’irrilevanza della circostanza per cui l’appalto è da contabilizzarsi “a corpo”, trattandosi di appalto integrato da aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa e, pertanto, richiedente un progetto completo.
Come emerge dalla documentazione di gara l’appalto oggetto della procedura di gara oggetto di causa è un appalto integrato di lavori “a corpo”. L’oggetto dell’appalto è, infatti, costituito non solo dall’esecuzione di lavori, ma anche da un servizio tecnico di progettazione esecutiva, redatto sul progetto definitivo posto a base di gara e dal coordinamento della sicurezza per le citate fasi di progettazione.
Il Collegio rileva che le lavorazioni di cui si discute, cioè le migliorie, sono previste come lavorazioni a corpo e non a misura, ne discende che alcuna portata immediatamente escludente può essere attribuita ad eventuali incompletezze dei computi metrici relativi alle migliorie, in quanto non è possibile far discendere l’esclusione per una clausola espulsiva esorbitante la portata letterale e esegetica della stessa legge di gara, a nulla rilevando che si tratti di appalto integrato, pena, altrimenti, la violazione dell’art.
83, comma 8, d.lg. n. 50/2016.
D’altronde, la disciplina normativa degli appalti “a corpo” è assolutamente chiara nello stabilire che l’unico dato giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell’offerta economica è il ribasso complessivo formulato sull’importo a base d’asta, mentre il computo metrico assume valore meramente
confermativo della corretta formulazione dell’offerta, per cui in caso di contrasto certamente soccombe rispetto a quanto emerge dall’applicazione del ribasso unitario. La difformità tra l’offerta a corpo e il contenuto di un documento tecnico (quale il computo metrico), che la stessa lex specialis prevede come possibile e risolve nel senso di considerare prevalente l’offerta più conveniente per la stazione appaltante, non può ovviamente comportare l’esclusione della concorrente dalla gara, perché ciò sarebbe del tutto illogico e, soprattutto, in contrasto con la normativa primaria di riferimento e con lo stesso principio di massima partecipazione alle gare.
Il principio è stato più volte ribadito anche dal Consiglio di Stato, che ha affermato che «il computo metrico estimativo consiste nell’indicazione dei lavori e delle misure e quantità di materiali e opere per ciascuna categoria necessaria per realizzare il progetto e la sua utilità, oltre che in funzione della misurazione dei fattori occorrenti rispetto al prezzo, è correlata alla definizione dell’oggetto dei lavori da eseguire, sicché esso costituisce, ad un tempo, supporto tecnico del progetto e strumento per la valutazione della convenienza economica dell’offerta; alla luce delle finalità del computo metrico estimativo la mancata indicazione delle migliorie proposte nel computo metrico non estimativo previsto dal disciplinare non dà luogo ad effettiva indeterminatezza dell’offerta in quanto tale computo ha valore di mera traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che resta fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e quindi del contratto che si andrà a stipulare; allo stesso modo, non rileva la mancata valorizzazione delle migliorie in termini economici, stante la loro estraneità rispetto al contenuto
dell’offerta economica», sicché le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell’offerta e del contratto da stipulare.